Osservatorio Innova-re

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione 11/DF in risposta al quesito dell’Ance, afferma che l’imposta municipale propria (IMU), non è dovuta per il c.d. “magazzino” delle imprese edili. Infatti, l’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,n. 124, prevede al comma 1 che per l’anno 2013 la seconda rata dell’IMU non deve essere pagata relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno”; inoltre nel comma due il legislatore prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
La norma prevede quindi l’esenzione dall’IMU, dalla seconda rata del 2013, sia per i fabbricati in corso di costruzione che per quelli oggetto di interventi di incisivo recupero di cui all’art. 3 comma1, lett. c), d) e f) del D.P.R. n. 380 del 2001. Queste due tipologie sono esenti, però, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, infatti nel caso in cui non siano ultimati i lavori l’imposta deve essere pagata sul valore dell’area edificabile sottostante. Tale esenzione si applica quindi solo quando i lavori di ristrutturazione sono finiti e il fabbricato è ricompreso tra le rimanenze.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è giunto a tale conclusione attraverso l’ art. 5, comma 6 del D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che stabilisce che “in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato” (Risoluzione n. 11/DF).

giovedì
9
gennaio
2014